La Corte di cassazione ha affermato che deve essere assolto con la formula “perché il fatto non costituisce reato” chi è stato condannato per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 c.p.) per aver violato le norme di contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19: l’art. 3, comma 4, d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 – con il quale era stata stabilita la rilevanza penale del mancato rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria – è stato infatti sostituito dall’art. 4, comma 1, d.l. 25 marzo 2020, n. 19, in vigore dal giorno successivo, e convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, che ha depenalizzato tale condotta, trasformandola in illecito amministrativo (Cass. pen., Sez. IV, 1 marzo 2021, n. 7988).
Dopo aver conseguito la Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nel 2012, l’avvocato Luca Lanzi ha svolto il biennio di praticantato in un prestigioso Studio legale della Capitale, superando l’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Roma. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal 2015, a soli 27 anni ha iniziato a patrocinare in processi penali di sempre maggior caratura, nel Foro di Roma e su tutto il territorio nazionale.
Avv. Luca Lanzi
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