Secondo la Corte di cassazione, per adottare una misura cautelare personale non è necessario che gli indizi acquisiti siano gravi, precisi e concordanti, così come invece richiesto per quelli dai quali può trarsi la prova dell’esistenza di un fatto – e, quindi, della penale responsabilità dell’imputato – ai fini del giudizio di merito (art. 192, comma 2, c.p.p.): il rinvio operato dall’art. 273, comma 1 bis, c.p.p. ai soli commi 3 e 4 dell’art. 192 c.p.p. conferma che, in tema di cautele personali, è sufficiente qualsiasi elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in relazione ai reati che gli vengono contestati (Cass. pen., Sez. I, 22 febbraio 2021, n. 6780).
Dopo aver conseguito la Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nel 2012, l’avvocato Luca Lanzi ha svolto il biennio di praticantato in un prestigioso Studio legale della Capitale, superando l’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Roma. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal 2015, a soli 27 anni ha iniziato a patrocinare in processi penali di sempre maggior caratura, nel Foro di Roma e su tutto il territorio nazionale.
Avv. Luca Lanzi
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