Una persona registra una conversazione all’insaputa dell’interlocutore? La registrazione è prova documentale

Una persona registra una conversazione all’insaputa dell’interlocutore? La registrazione è prova documentale

Se taluno degli interlocutori, all’insaputa degli altri, registra il contenuto di una conversazione, fra presenti o telefonica, la registrazione – quale memorizzazione fonica di un fatto storico – rappresenta una prova documentale e, come tale, oltre a non essere soggetta alla disciplina delle intercettazioni (art. 266 e ss. c.p.p.), è acquisibile in giudizio nei limiti previsti dalla legge (art. 234 c.p.p.): secondo la Corte di cassazione, infatti, la circostanza che colui che effettua la registrazione, seppur clandestinamente, partecipi al colloquio, o comunque sia autorizzato ad assistervi, esclude che si tratti di un’intercettazione (per essere tale, infatti, la conversazione dovrebbe essere privata, cioè avvenire fra soggetti terzi – con esclusione, quindi, di colui che materialmente la registra – che intendono farla rimanere tale) (Cass. pen., Sez. II, 25 febbraio 2021, n. 7465).

Luca Lanzi

Avv. Luca Lanzi

Avvocato Penalista - Criminologo - Esperto in Scienze Forensi

Dopo aver conseguito la Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nel 2012, l’avvocato Luca Lanzi ha svolto il biennio di praticantato in un prestigioso Studio legale della Capitale, superando l’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Roma. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal 2015, a soli 27 anni ha iniziato a patrocinare in processi penali di sempre maggior caratura, nel Foro di Roma e su tutto il territorio nazionale.

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