Nel caso in cui il conducente si rifiuti di sottoporsi ai controlli volti all’accertamento del tasso alcolemico (c.d. alcoltest), risponderà del reato di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) anche nel caso in cui non sia stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nell’espletamento di tale accertamento: secondo la Corte di cassazione, infatti, l’avvertimento in questione – che si pone nel quadro normativo delineato dal combinato disposto degli artt. 354 e 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p. – è volto a garantire che la rilevazione dell’alcolemia a mezzo etilometro, atto a sorpresa e non ripetibile, sia condotta nel pieno rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini, ed è pertanto inutile nel caso in cui il conducente vi si opponga, poiché il rifiuto manifestato preclude la possibilità di esecuzione del medesimo (Cass. pen., Sez. IV, 4 maggio 2021, n. 16816).
Dopo aver conseguito la Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nel 2012, l’avvocato Luca Lanzi ha svolto il biennio di praticantato in un prestigioso Studio legale della Capitale, superando l’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Roma. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal 2015, a soli 27 anni ha iniziato a patrocinare in processi penali di sempre maggior caratura, nel Foro di Roma e su tutto il territorio nazionale.
Avv. Luca Lanzi
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