Nell’aborto indotto per via farmacologica, l’esonero da obiezione di coscienza è limitato solo alle pratiche di predisposizione e somministrazione dei farmaci abortivi, ovvero a tutte quelle procedure e attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, alle quali si riferisce l’art. 9, comma 3, L. 194/1978: per il resto, il medico ha l’obbligo di assicurare le cure.
In base a questo principio di diritto, la Corte di cassazione ha confermato la condanna di un medico ritenuto responsabile del reato di omissione di atti d’ufficio (art. 328, comma 1, c.p.) per essersi rifiutato di eseguire una ecografia di controllo nei confronti di due pazienti che avevano ultimato la procedura di interruzione volontaria di gravidanza farmacologica, in vista delle loro dimissioni: secondo la Suprema Corte, infatti, se l’esame, come nel caso di specie, è volto esclusivamente ad accertare che non vi siano complicanze all’esito della procedura abortiva, non presentando un rapporto causale – diretto o indiretto – con essa, il medico non può far valere l’esonero dell’obiezione di coscienza in relazione a tale attività, poiché ciò non vale per l’assistenza antecedente e conseguente all’intervento (Cass. pen., Sez. VI, 13 maggio 2021, n. 18901).
Dopo aver conseguito la Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nel 2012, l’avvocato Luca Lanzi ha svolto il biennio di praticantato in un prestigioso Studio legale della Capitale, superando l’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Roma. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal 2015, a soli 27 anni ha iniziato a patrocinare in processi penali di sempre maggior caratura, nel Foro di Roma e su tutto il territorio nazionale.
Avv. Luca Lanzi
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