Nel caso in cui al conducente sia richiesto di sottoporsi ai controlli volti ad accertarne il tasso alcolemico (c.d. alcoltest), la prova dell’avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia nel corso dell’espletamento dell’atto (art. 114 disp. att. c.p.p.) può essere fornita non solo mediante il contenuto del verbale redatto ai sensi dell’art. 357 c.p.p., bensì ricorrendo anche alla testimonianza di chi ha eseguito il controllo: secondo la Suprema Corte, infatti, dovendo presumersi – fino a prova contraria – che il testimone riferisce fatti veri se versa in posizione di terzietà rispetto alle parti (c.d. principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (c.d. principio di normalità), in specie laddove dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (c.d. principio di responsabilità), in questo caso il giudice dovrà verificare l’attendibilità della testimonianza in merito a quanto oggetto di percezione diretta da parte del testimone nell’immediatezza dei fatti, ma non verbalizzato, dando peraltro conto delle specifiche ragioni sottese alla mancata verbalizzazione dell’avviso (Cass. pen., Sez. VI, 12 maggio 2021, n. 18349).
Dopo aver conseguito la Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nel 2012, l’avvocato Luca Lanzi ha svolto il biennio di praticantato in un prestigioso Studio legale della Capitale, superando l’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Roma. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal 2015, a soli 27 anni ha iniziato a patrocinare in processi penali di sempre maggior caratura, nel Foro di Roma e su tutto il territorio nazionale.
Avv. Luca Lanzi
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