In tema di spaccio di sostanze stupefacenti, la Corte di cassazione ha affermato che, ai fini della riqualificazione del fatto nell’ipotesi di c.d. lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), il Giudice debba tener conto, fra le altre cose, anche della capacità dell’imputato di diffondere in modo non episodico od occasionale lo stupefacente, e quindi del suo effettivo inserimento nel mercato di riferimento, comprovato dall’essere solito stazionare sulla pubblica via per offrire in vendita la droga, così da rappresentare un punto di riferimento per gli acquirenti di zona: in questo caso, laddove ricorrano anche altri elementi (tipo di sostanza ceduta, dato ponderale, rete organizzativa, capacità di agire al riparo dai controlli delle forze dell’ordine, disponibilità economica), i Supremi Giudici ritengono condivisibile e, così, non censurabile, la scelta del Giudice di merito di non riqualificare il reato nella fattispecie di lieve entità (Cass. pen., Sez. III, 28 giugno 2021, n. 23916).
Dopo aver conseguito la Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nel 2012, l’avvocato Luca Lanzi ha svolto il biennio di praticantato in un prestigioso Studio legale della Capitale, superando l’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Roma. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal 2015, a soli 27 anni ha iniziato a patrocinare in processi penali di sempre maggior caratura, nel Foro di Roma e su tutto il territorio nazionale.
Avv. Luca Lanzi
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