La Corte di cassazione ha stabilito che non risponderà del reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) il venditore di un immobile che, nel caso in cui la compravendita non vada a buon fine, si rifiuti di restituire le somme ricevute dall’acquirente a titolo di acconto, laddove queste non fossero destinate ad un impiego vincolato, stabilito dalle parti: proprio l’assenza di un vincolo di destinazione, infatti, fa sì che il denaro ricevuto dal venditore entri a far parte del suo patrimonio – diventando di sua proprietà –, così che l’eventuale rifiuto di restituirlo integrerà, al più, un inadempimento di natura civilistica (Cass. pen., Sez. II, 16 giugno 2021, n. 23783).
Dopo aver conseguito la Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nel 2012, l’avvocato Luca Lanzi ha svolto il biennio di praticantato in un prestigioso Studio legale della Capitale, superando l’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Roma. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal 2015, a soli 27 anni ha iniziato a patrocinare in processi penali di sempre maggior caratura, nel Foro di Roma e su tutto il territorio nazionale.
Avv. Luca Lanzi
Piazza Antonio Mancini, 4 00196 - Roma
Via dell’Osteria del Finocchio, 66/B (c/o Centro Servizi di Lorena Ortenzi) 00132 - Roma