Nel caso in cui l’albergatore ometta di comunicare mediante strumenti informatici, telematici o tramite fax, le generalità dei clienti ospitati presso la propria struttura ricettiva entro 24 ore dal loro arrivo, tale condotta integrerà l’ipotesi di reato prevista dal combinato disposto degli artt. 17 e 109, co. 3, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS): laddove, invece, l’albergatore ritardi nella comunicazione, non rispettando i vincoli orari imposti dalla legge, la sua condotta non costituisce reato (Cass. pen., Sez. I, 23 luglio 2021, n. 28961).
Dopo aver conseguito la Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nel 2012, l’avvocato Luca Lanzi ha svolto il biennio di praticantato in un prestigioso Studio legale della Capitale, superando l’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Roma. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal 2015, a soli 27 anni ha iniziato a patrocinare in processi penali di sempre maggior caratura, nel Foro di Roma e su tutto il territorio nazionale.
Avv. Luca Lanzi
Piazza Antonio Mancini, 4 00196 - Roma
Via dell’Osteria del Finocchio, 66/B (c/o Centro Servizi di Lorena Ortenzi) 00132 - Roma