Secondo una recente pronuncia della Corte di cassazione, chi, dopo essersi reso responsabile del furto di alcuni gioielli, non li destini alla semplice utilizzazione o al godimento personale (circostanza che avrebbe consentito l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 648 ter.1., co. 4, c.p.), bensì li venda ad un “compro oro” per ricavarne un corrispettivo in denaro, commette il delitto di autoriciclaggio (art. 648 ter.1. c.p.): la vendita, infatti, quale condotta volta a dissimulare la provenienza illecita dei beni – tanto più se, come nel caso di specie, l’intenzione dell’acquirente è quella di fonderli per realizzare nuovi monili –, rientra nei confini di quell’attività di «impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative» che, secondo la legge, consente di ritenere integrato il reato in questione, poiché essa, successiva al c.d. reato presupposto, ovvero il furto, è tale da ostacolare concretamente l’identificazione della origine delittuosa dei beni ed è volta al conseguimento di un arricchimento economico (Cass. pen., Sez. II, 5 ottobre 2021, n. 36180).
Dopo aver conseguito la Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nel 2012, l’avvocato Luca Lanzi ha svolto il biennio di praticantato in un prestigioso Studio legale della Capitale, superando l’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Roma. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal 2015, a soli 27 anni ha iniziato a patrocinare in processi penali di sempre maggior caratura, nel Foro di Roma e su tutto il territorio nazionale.
Avv. Luca Lanzi
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