La Corte di cassazione, pronunciandosi in tema di vendita on-line di criptovalute (in specie, bitcoin), ha recentemente affermato che, nel caso in cui l’acquisto venga pubblicizzato su siti specializzati come forma di investimento, tale attività di vendita al pubblico deve necessariamente ritenersi soggetta agli adempimenti previsti a tutela degli investitori e della trasparenza ed efficienza del mercato dagli artt. 91 e ss., d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, c.d. T.U.F.), poiché, allo stato, il bitcoin, se acquistato con finalità di investimento, rappresenta a tutti gli effetti un prodotto finanziario – in linea con la definizione di moneta virtuale contenuta nell’art. 1, lett. qq), d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come novellato dall’art. 1, co. 1, lett. h), d. lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 –, e come tale la sua compravendita deve essere disciplinata applicando le norme in tema di intermediazione finanziaria: in caso contrario, il venditore sarà chiamato a rispondere del reato di abusivismo finanziario (art. 166 T.U.F.) (Corte di cassazione penale, sez. II, 30 novembre 2021 n. 44337).
Dopo aver conseguito la Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nel 2012, l’avvocato Luca Lanzi ha svolto il biennio di praticantato in un prestigioso Studio legale della Capitale, superando l’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Roma. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal 2015, a soli 27 anni ha iniziato a patrocinare in processi penali di sempre maggior caratura, nel Foro di Roma e su tutto il territorio nazionale.
Avv. Luca Lanzi
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