Con una recente sentenza in tema di frode assicurativa (art. 642 c.p.), la Corte di cassazione ha affermato che, nel caso in cui la compagnia assicuratrice dia incarico ad un investigatore privato affinché acquisisca le dichiarazioni del proprio assicurato – ancora non indagato – in merito all’accaduto al fine di verificare la compatibilità tra la dinamica del sinistro, così come denunciata, e i danni riportati dal veicolo, esse non sono soggette alla disciplina delle investigazioni difensive preventive (art. 391-nonies c.p.p.), trattandosi di dichiarazioni extraprocedimentali che, come tali, oltre a non imporre all’investigatore la somministrazione degli avvisi cui soggiacciono quelle acquisite dal difensore, sono sempre utilizzabili in sede processuale e valutabili secondo le regole che governano il mezzo di prova nel processo (nel caso di specie, mediante la valutazione degli approfondimenti tecnici entrati nel processo attraverso l’acquisizione della relazione tecnica delegata dall’assicurazione) (Cass. pen., Sez. II, sent. n. 15447/2022)
Dopo aver conseguito la Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nel 2012, l’avvocato Luca Lanzi ha svolto il biennio di praticantato in un prestigioso Studio legale della Capitale, superando l’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Roma. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal 2015, a soli 27 anni ha iniziato a patrocinare in processi penali di sempre maggior caratura, nel Foro di Roma e su tutto il territorio nazionale.
Avv. Luca Lanzi
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